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 [SRING] Trattato di amicizia

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Stex86

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MessaggioTitolo: [SRING] Trattato di amicizia   [SRING] Trattato di amicizia EmptyVen Dic 20 2019, 11:15

CESSATO

http://forum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?p=84805673#84805673

Citazione :
Trattato di amicizia tra la Serenissima Repubblica di Venezia e il Sacro Romano Impero delle Nationis Germaniche.


Primo titolo: Sul mutuo rispetto

Articolo1: La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce la piena ed inalienabile sovranità del Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche e del Santo Romano Imperatore che viene eletto di diritto, fino alla sua morte.

Articolo 2: Il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche riconosce la piena ed inalienabile sovranità della Serenissima Repubblica di Venezia e del suo Doge Sovrano.

Articolo 3: La Corona Imperiale e la Corona della Serenissima Repubblica di Venezia si impegnano a rispettare reciprocamente i diritti inerenti alla Sovranità che comprendo il potere esclusivo di costituire regole e leggi, di esercitare la giustizia e di ricorrere alla forza entro i limiti degli impegni convenzionalmente stabiliti. I firmatari si impegnano a rispettare tutte le nomine, gli aggiornamenti, le nobilitazioni stabiliti dal Sovrano legittimo o dai loro rappresentanti nell'altra Parte.

Articolo 4: La Corona Imperiale e la Serenissima Repubblica di Venezia si impegnano vicendevolmente nel mutuo rispetto dei loro regimi politici in rispetto dei diritti dei loro popoli.

Articolo 5: Sulla base di questo mutuo riconoscimento, entrambe le Parti si impegnano a rispettare la dignità legata a ciascuno di loro e di trattarsi alla pari.


Secondo titolo: Sull'amicizia

Articolo 6: La Corona Imperiale e la Corona della Serenissima Repubblica di Venezia si offrono a vicenda pace e sincera amicizia; faranno tutto quanto è in loro potere per garantire che le Parti contraenti provvedano affinché questa amicizia sia mantenuta.

Articolo 7: Sarà evitato tutto ciò che può alterare questa amicizia, d'altra parte saranno promosse le relazioni culturali e diplomatiche tra i territori di entrambe le Parti.

Articolo 8: Le Parti contraenti riconoscono l'amicizia che le unisce e si impegnano a non creare problemi al firmatario dell'altro territorio con nessun mezzo.


Terzo titolo: Sulla diplomazia

Articolo 9: Ogni Ambasciatore ufficiale, una volta ricevuta la nomina, godrà dell'immunità diplomatica e della libertà di movimento della sua presenza ufficiale nel territorio dell'altro firmatario.

Articolo 10: Questa immunità protegge i suoi beneficiari dell'azione penale senza il consenso della Provincia a cui appartiene l'Ambasciatore. L'immunità disciplina tutte le decisioni diplomatiche prese da ciascuno dei funzionari di entrambe le Parti e garantisce il libero esercizio del suo ufficio in qualsiasi momento. Pertanto, l'immunità non riguarda eventuali crimini e delitti esterni alla funzione diplomatica.


Quarto titolo: Sulla non aggressione

Articolo 11: Lo S.R.I.N.G. e la Serenissima Repubblica di Venezia si impegnano a non incoraggiare nessun'azione militare l'uno contro l'altra.

Articolo 12: Lo S.R.I.N.G. e la Serenissima Repubblica di Venezia non incoraggeranno disordini nell'altra Parte per nessun motivo.

Articolo 13: Le Parti firmatarie si assicurano a vicenda di rimanere neutrali in caso di controversie con la Chiesa.


Quinti titolo: Sulle Formazioni militari e sulle Flotte

Lo S.R.I.N.G. e la Serenissima Repubblica di Venezia stabiliscono il transito delle loro Armate e delle loro Flotte come segue:
Articolo 14: Se un esercito di una delle due Parti firmatarie vuole entrare nel territorio dell'altra Parte, sarà necessario un permesso scritto da parte dell''Imperatore o del Doge o dei loro rispettivi delegati.

Articolo 15: L'obiettivo del transito, per territorio e/o per mare, deve essere di difesa di uno dei due Firmatari.

Articolo 16: Le Formazioni militari autorizzate dovrebbero avere bandiera Imperiale o Veneziana.

Articolo 17: Prima di qualsiasi transito, le Formazioni militari coinvolte devono fornire un piano di movimento e la durata approssimativa del transito, così come tutte le informazioni necessarie, richieste dalle autorità di ciascuna Parte firmataria.

Articolo 18: Le Formazioni militari devono rispettare le leggi dei rispettivi territori senza danneggiare in nessun modo i mercati e l'integrità territoriale di ciascuna delle due Parti. Le violazioni saranno punite e le Autorità si impegnano a riparare qualsiasi danno compiuto dai loro soldati od ufficiali.

Articolo 19:Lo S.R.I.N.G. e la Serenissima Repubblica di Venezia uniranno, se possibile, le loro forze per combattere le armate e le flotte illegali che commettono tradimento nei confronti delle rispettive terre.


Sesto titolo: Sulle relazioni commerciali

Articolo 20: Lo S.R.I.N.G. e la Serenissima Repubblica di Venezia si impegnano a promuovere il commercio tra le loro rispettive terre.

Articolo 21: Lo S.R.I.N.G e la Serenissima Repubblica di Venezia si impegnano a non provocare destabilizzazione economica tra loro e puniranno i fautori di ciò qualora siano residenti nei loro territori.


Settimo titolo: Sulla cultura

Articolo 22: Le Parti si impegnano a promuovere scambio culturale attraverso l'organizzazione di eventi (esibizioni, mostre, ecc.) in maniera tale da promuovere un il prestigio di entrambi i territori.


Ottavo titolo: Sulla Nobiltà

Articolo 23: I cittadini dei Firmatari possono usare titoli stranieri. Per fare ciò, essi devono fornire all'Araldica dell'altra Parte una documentazione. L'Araldica ha il diritto di verificare la validità della prova apportata.


Nono titolo: Sui confini

Articolo 24: Le Parti concordano nel definire i loro comuni confini come segue:

Venezia - Ducato di Modena

A Venezia da sud est a nord ovest, castelli, città e villaggi con i loro territori: Contea di Nogara ( Cerea, Casaleone, Gazzo Veronese, Nogara, Sorgà) ; Erbè, Trevenzuolo, Nogarole, Mozzecane, Valeggio sul Mincio, Ponti sul Mincio, Pozzolengo, Desenzano (del Garda), Lonato (del Garda), Calcinato, Montichiari, Carpenedolo, Acquafredda, Casalmoro, Asola, Casalromano, Canneto sull’Oglio.

A Modena : da sud est a nord ovest, castelli, città e villaggi con i loro territori: Melara, Ostiglia, Serravalle a Po, Sustinente, Roncoferraro, Villimpenta, Castel d’Ario, Bigarello, Castelbelforte, Roverbella, Marmirolo, Goito, Volta Mantovana, Monzambano, Cavriana, Solferino, Castiglione delle Stiviere, Medole, Castel Goffredo, Casaloldo, Piubega, Redondesco ( Contea con alcune sedi: Collegio Italico dell'Araldica, Corte d'Appello delle Province di Lingua Italica, sede di affermazione del Collegio Imperiale) , Acquanegra sul Chiese.

Venezia - Ducato di Milano

A Venezia da sud est a nord ovest, castelli, città e villaggi, con i loro territori: Casalromano, Canneto sull’Oglio, Volongo, Ostiano e tutta la campagna, città e villaggi a destra del fiume Oglio, al villaggio di Orzinuovi, Torre Pallavicina, Fontanella, Barbata, Contea di Crema (compresi : Camisano, Castel Gabbiano, Casale Cremasco, Vidolasco, Sergnano e Pianengo),Viscontea dif Izano (con Offanengo e Ricengo), Baronia di Madignano (con Ripalta Cremasca),Baronia di Vairano (con Cremosano e Campagnola Cremasca), Canonica d’Adda, Baronia di Romano, Baronia di Martinengo, il Marchesato di Bergamo (separato dal Ducato di Milano dal fiume Adda, da Pontirolo Nuovo e Canonica d’Adda a Cisano Bergamasco), Monte Marenzo, Calolziocorte, Carenno, Costa Valle Imagna, Valsecca, Brumano, Fuipiano Valle Imagna, Vedeseta, Taleggio, Valtorta, Ornica, Cusio, Santa Brigida, Averara, Mezzoldo, Valleve, Foppolo, Carona, Valbondione nella Viscontea di Val Seriana, Vilminore e Vilmaggiore, Schilpario, Viscontea di val Camonia (incluse le città e i villaggi sul confine di Loveno, Grumello, Paisco, San Pietro, Pisogneto, Edolo, Monno, Incudine, Vezza, Vione, Temù e il capoluogo Ponte di Legno).

A Milano da sud est a nord ovest, castelli, città e villaggi con i loro territori:tutta la campagna, le città e i villaggi a sinistra del fiume Oglio al Villaggio di Soncino, Casaletto di Sopra, Romanengo, Salvirola, Fiesco, Castelleone, Ripalta Arpina, Ripalta Guerina, Moscazzano, Credera, Rubbiano, Capergnatica, Chieve, Bagnolo Cremasco, Trescore Cremasco, Casaletto Vaprio, Capralba, Caravaggio, Pagazzano, Brignano, Castel Rozzone, Treviglio, Vaprio d’Adda, Trezzo sull' Adda e tutti i territori a destra del fiume Adda al Lago di Garlate, Lecco, Vercurago, Erve, Monterone, Moggio, Barzio, Introbio, Contea di Valtellina (incluse Gerola Alta, Bema, Albaredo, Tartano, Fusine, Cedrasco, Caiolo, Albosaggia, Piateda, Ponte in Valtellina, Castello dell’Acqua, Teglio, Aprica),Baronia di Tirano (con Villa di Tirano, Sernio, Lovero, Tovo di S. Agata, Vervio, Mazzo di Valtellina),Baronia di Grosio (con Grosotto),Viscontea di Bormio (con il lato di Venezia Sondalo e Valfurva).

Confini del Ducato di Trento e Venezia

A Venezia , da ovest a est, castelli, città e villaggi con i loro territori di: Spiazzo, Strembo, Montagne, Ragoli, Bleggio il Marchesato di Rovereto (comprendente Lomaso, Dro, Pietramurata, Vigo, Villa Lagarina, Nomi, Calliano), la Viscontea di Folgaria (con Besenello, Terragnolo, Lavarone, Luserna, Levico), Novaledo, Roncegno, Ronchi Valsugana, Torcegno, Telve, Scurelle, Pieve Tesino, Castello Tesino, Canal San Bovo, Caoria, San Martino di Castrozza, Tonadico, Falcade, Rocca Pietore.

A Trento , da ovest a est, castelli, città e villaggi con i loro territori: Peio, Pellizzano, Vermiglio, Giustino, Carisolo, Pinzolo, Massimeno, Bocenago, Stenico, Dorsino, San Lorenzo in Banale, Vezzano , Padergnone, Calavino ,Lasino, Cavedine, Trento, Cimone, Garniga, Aldeno, Vigolo Vattaro, Vattaro, Bosentino, Calceranica al Lago, Centa San Nicolò, Caldonazzo, Pergine Valsugana, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Fersina, Castello, Molina, Predaia, Stramentizzo, Cavalese, Cermis, Tesero, Cavelonte, Ziano, Predazzo, Moena, San Pellegrino, Soraga, Pozza di Fassa, Canazei.

Confini della Contea del Tirolo e Venezia

A Venezia , da ovest a est, castelli, città e villaggi, con i loro territori di:Rocca Pietore, Viscontea d' Ampezzo (inclusi Colle Santa Lucia e Cortina d’Ampezzo), Baronia di Botestagno, Contea di Cadore (inclusi Auronzo di Cadore, Misurina, Ponte Pissandolo, Padola, San Nicolò, San Pietro), Baronia di Sappada (con Santo Stefano di Cadore).

Al Tirolo da ovest a est, castelli, città e villaggi con i loro territori, di: Livinallongo del Col di Lana, Corvara, San Cassiano (Sankt Kassian), Marebbe (Enneberg), San Vigilio (St. Vigil), Braies (Prags), Dobbiaco (Toblach), San Candido (Innichen), Sesto (Sexten), Kartitsch, Obertilliach, Untertilliach, Lesachtal.

Confini del Ducato di Carinzia e Venezia

A Venezia , daovest a est, castelli, città e villaggi con i loro territori di:Forni, Avoltri, Rigolato, Paluzza, Timau, Paularo, Moggio Udinese, Pontebba, Malborghetto, Ugovizza, Camporosso, Tarvisio.

Alla Carinzia da ovest a est, castelli, città e villaggi con i loro territori di: Kötschach, Mauthen, Dellach, Kirchbach, Hermagor, Feistritz an der Gail, Sankt Stefan im Gailtal, Hohenthurn, Arnoldstein.

Confini del Ducato di Carniola e Venezia

A Venezia da nord a sud, castelli, città e villaggi con i loro territori di:Sonzia, Plezzo, Caporetto, Tolmino, Circhina, Idria, Ledine, Aidussina, Comeno, Sesana, Divaccia, Erpelle, Cosina, Bisterza.

A Carniola Da nord a sud, castelli, città e villaggi, con i loro territori di: Monte Cragnisca (Kronau), Göriac , Wochein, Eisern, Lajše, Laze, Chernizze, Robidinizza, Sairach, Longatico (Loitsch), Vipacco (Wippach), Postumia (Adelsberg), San Pietro del Carso (Sankt Peter in Krain).

mappa inclusa


Decimo titolo: Sul Trattato

Articolo 25: sul rispetto del Trattato
25.1: La Serenissima Repubblica di Venezia e il Sacro Romano Impero delle Nazioni Germaniche devono rispettare tutte le disposizioni di questo trattato in buona fede. Esso ha valore diretto in entrambi i sistemi giudiziari e può essere riferito a chiunque.
25.2: Se una delle Parti ritiene che l'altra non rispetta i suoi impegni, può uscire da propri obblighi fino a quando non ci sarà una consultazione sulla questione.

Articolo 26: Sulla modifica del Trattato
26.1: Il Trattato può essere modificato solo con un accordo scritto di entrambi i Firmatari.
26.2: In caso di non accordo il Trattato rimane in vigore.

Articolo 27: Sulla cessazione del Trattato
27.1: I Firmatari e i loro successori concordano nel rispettare questo Trattato.
27.2: Il Trattato può essere cancellato mediante mutuo consenso delle due Parti.
27.3: Il Trattato può essere cancellato per la fallacità dei suoi articoli. la Controparte danneggiata può decidere di non annullare il Trattato non con l'invio di una lettera ufficiale all'altra Parte entro quattro giorni, dichiarando la sua volontà di proseguire a rispettare il Trattato
27.4: Il Firmatario che vuole porre fine a questo trattato deve presentare una richiesta ufficiale presso l'Ambasciata della Controparte. Avranno quattro giorni di tempo per avvalersi dello stesso. Dopo tali termini e senza una risposta ufficiale, il presente Contratto è considerato annullato.
27.5 I Firmatari si impegnano a pubblicare in una lettera ufficiale le spiegazioni dell'abrogazione del Contratto.

Articolo 28: Sull'entrata in vigore del Trattato
28.1: Questo Trattato entra in vigore per un periodo di tempo illimitato, dal momento in cui viene firmato da tutti i Dignitari, che si impegnano allo stesso tempo a rispettare i loro territori e le loro genti.
28.2: Questo Trattato è scritto in due versioni, una Inglese e una Italiana, entrambe hanno la valenza ed effettività.



Letto, approvato e firmato a Strasburgo, il 25 marzo MCDLXI


Ultima modifica di Stex86 il Ven Feb 05 2021, 21:20 - modificato 2 volte.
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MessaggioTitolo: Re: [SRING] Trattato di amicizia   [SRING] Trattato di amicizia EmptyVen Dic 20 2019, 20:47

http://forum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?p=86988990#86988990

Citazione :
[rp]Ai Ducati di Milano e di Modena


La Serenissima Repubblica di Venezia, con il suo Doge Mikelius di Sanseverino ed il suo Consiglio tutto,

Preso atto

dell'ordinamento gerarchico delle cancellerie ducali imperiali, che dipendono dalle direttive della Cancelleria Imperiale

Visto

che permangono ad oggi, trattati firmati quando le cancellerie Ducali godevano di totale autonomia,

Stabilisce

la decadenza di tutti i trattati che Venezia non ha concordato e firmato direttamente con la massima autorità Imperiale ovvero Sua Maestà l'Imperatore,

Rende pertanto noto

che i summenzionati non sono validi.


La Serenissima Repubblica di Venezia si riserva di rivedere con i singoli ducati Imperiali, nella più ampia armonia e disponibilità, forme di coordinamento per un'azione congiunta, seppur eventuale, tra le rispettive prefetture, riservandosi altresì di valutare caso per caso ogni richiesta e ogni scambio di informazioni con gli stessi.


Detto, fatto e stabilito in Venezia il 28 del mese di maggio 1462


Il Doge di Venezia
Mikelius di Sanseverino
[SRING] Trattato di amicizia VeneziaV

Sua Eccellenza Jacopo Foscari detto il Carcarodon, Visconte di Oderzo, Signore di San Giacomo, il Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia

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