| | [Modena] Accordo commerciale | |
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Corson Admin
Messaggi : 215 Data di iscrizione : 11.04.21
| Titolo: [Modena] Accordo commerciale Mer Feb 02 2022, 20:26 | |
| MODIFICATO - Si veda successiva pubblicazionerif.: http://forum.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?p=87462579#87462579 - Citazione :
- Accordo commerciale tra il Ducato di Modena e la Serenissima Repubblica di Venezia
Nella loro grande saggezza Nemesia Da Camino Collins Frescobaldi, Serenissimo Doge della Res Publica di Venezia e Stato del Mar, Viscontessa di Comeglians, Baronessa di Gambarare, Signora di Skorpios e Sua Grazia Nicolò Leone Arnod Sforza, Duca di Modena, Barone di Sustinente, Barone consorte di Felonica e Cavaliere di Benemerenza del Ducato di Modena, in ottemperanza del Trattato contratto tra l’Imperatore dello Sring e la Serenissima Repubblica di Venezia, in particolare art. ____________, di comune accordo firmano questo accordo commerciale, così da legare ulteriormente i propri popoli nel segno di una stabile e duratura amicizia.
Articolo I - Preambolo
Questo accordo ha come scopo il semplificare le transazioni commerciali dei due contraenti con terzi.
Articolo II – Delle modalità di aiuto reciproco
Con questo accordo si stabilisce che gli Stati firmatari hanno le seguenti facoltà: a) nel caso la Serenissima Repubblica di Venezia debba porre in essere uno scambio commerciale con un privato o con un paese terzo, il Ducato di Modena può decidere di acquistare la merce oggetto di scambio commerciale in una città qualsiasi del proprio territorio, ad eccezione della Capitale, e a venderla alla Serenissima Repubblica o al soggetto terzo interessato in luogo concordato; b) nel caso il Ducato di Modena debba porre in essere uno scambio commerciale con un privato o con un paese terzo, la Serenissima Repubblica di Venezia può decidere di acquistare la merce oggetto di scambio commerciale in una città qualsiasi del proprio territorio, ad eccezione della Capitale, e a venderla al Ducato di Modena o al soggetto terzo interessato in luogo concordato.
Prima di porre in essere un contratto tra il richiedente e il soggetto terzo, il richiedente si impegna a informare il concedente su cui debba avvenire la transazione al fine di verificare che il soggetto terzo, o paese estero, non siano indesiderati allo stesso.
Avendo ricevuto l’assenso a procedere del Paese ospitante la transazione, il richiedente potrà procedere alla stipula del contratto con il terzo soggetto. Il concedente si obbliga a permettere al terzo di accedere al proprio territorio o ai propri porti ad esclusione delle rispettive Capitali. In periodo di allerta o di guerra, verrà indicato dal paese ospitante la transazione, dove la stessa potrà avvenire al momento del nulla osta al procedere del contratto che verrà fornito al paese richiedente.
Articolo III – Del contributo per la transazione
Il concedente la transazione si obbliga a non ricaricare la stessa delle tasse, e se presenti, si impegna a rifonderle.
Articolo IV - Della procedura di denunzia dell’accordo e della sua validità
Il contraente che desidera porre fine al presente accordo dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente accordo è considerato nullo passato questo termine. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto. In caso il concedente, dopo aver già dato il proprio assenso alla transazione commerciale, si rifiuti di adempiere alla stessa, dovrà versare a titolo di risarcimento al richiedente il 5% del valore commerciale della transazione.
Il presente accordo ha validità annuale ed è rinnovato tacitamente se non arriva lettera di disdetta entro 2 mesi dalla sua naturale scadenza.
Articolo V - Della modifica dell’Accordo
Per consenso reciproco, la riscrittura del presente accordo può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo VI - Dell'entrata in vigore del trattato
Il presente accordo entra in vigore dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Nemesia Da Camino Collins Frescobaldi Serenissimo Doge Viscontessa di Comeglians Baronessa di Gambarare Signora di Skorpios
Maria Jolanda De' Montemayor Serenissimo Gran Ciambellano Viscontessa di Malamocco
Sua Grazia il Duca di Modena
Barone di Sustinente Barone consorte di Felonica Cavaliere di Benemerenza del Ducato di Modena
Barone di Polinago Cavaliere di Benemerenza di Modena Signore di Camurana, Cortile, Cadelbosco di Sopra e Benedello Gran Ciambellano del Ducato di Modena
Redatto a Palazzo Ducale, Modena, 14 settembre a.D. 1462. _________________ Sua Altezza Ludovico Corson Noparti FrescobaldiPrincipe di Laconia e Marchese di NavarinoGran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia
Ultima modifica di Corson il Mer Feb 02 2022, 20:33 - modificato 1 volta. | |
| | | Corson Admin
Messaggi : 215 Data di iscrizione : 11.04.21
| Titolo: Re: [Modena] Accordo commerciale Mer Feb 02 2022, 20:30 | |
| rif.: http://forum2.renaissancekingdoms.com/viewtopic.php?p=22739214#22739214 12 Novembre 1465
Accordo commerciale tra il Ducato di Modena e la Serenissima Repubblica di Venezia
Nella loro grande saggezza Aliki Tahibha Laskaris, Serenissima Dogaressa della Res Publica di Venezia e Stato del Mar,Viscontessa di Peschiera del Garda e Sua Grazia Matteo dei Lante, Duca di Modena, Barone Imperiale di Remich, Visconte consorte di Sestola, Signore di Sacchetta e di Villagrossa, in ottemperanza del Trattato contratto tra l’Imperatore dello Sring e la Serenissima Repubblica di Venezia, in particolare art. 20, di comune accordo firmano questo accordo commerciale, così da legare ulteriormente i propri popoli nel segno di una stabile e duratura amicizia.
Articolo I - Preambolo
Questo accordo ha come scopo il semplificare le transazioni commerciali dei due contraenti con terzi.
Articolo II – Delle modalità di aiuto reciproco
Con questo accordo si stabilisce che gli Stati firmatari hanno le seguenti facoltà: a) nel caso la Serenissima Repubblica di Venezia debba porre in essere uno scambio commerciale con un privato o con un paese terzo, il Ducato di Modena può decidere di acquistare la merce oggetto di scambio commerciale in una città qualsiasi del proprio territorio, ad eccezione della Capitale, e a venderla alla Serenissima Repubblica o al soggetto terzo interessato in luogo concordato; b) nel caso il Ducato di Modena debba porre in essere uno scambio commerciale con un privato o con un paese terzo, la Serenissima Repubblica di Venezia può decidere di acquistare la merce oggetto di scambio commerciale in una città qualsiasi del proprio territorio, ad eccezione della Capitale, e a venderla al Ducato di Modena o al soggetto terzo interessato in luogo concordato.
Prima di porre in essere un contratto tra il richiedente e il soggetto terzo, il richiedente si impegna a informare il concedente su cui debba avvenire la transazione al fine di verificare che il soggetto terzo, o paese estero, non siano indesiderati allo stesso.
Avendo ricevuto l’assenso a procedere del Paese ospitante la transazione, il richiedente potrà procedere alla stipula del contratto con il terzo soggetto. Il concedente si obbliga a permettere al terzo di accedere al proprio territorio o ai propri porti ad esclusione delle rispettive Capitali. In periodo di allerta o di guerra, verrà indicato dal paese ospitante la transazione, dove la stessa potrà avvenire al momento del nulla osta al procedere del contratto che verrà fornito al paese richiedente.
Articolo III – Del contributo per la transazione
Il concedente la transazione si obbliga a non ricaricare la stessa delle tasse di mercato, e se presenti, si impegna a rifonderle.
Al concedente verrà corrisposta, come tasso di commissione, una somma pari al 2% del prezzo complessivo di compravendita delle merci e/o del controvalore complessivo delle merci scambiate.
Tale somma dovrà essere versata al concedente, prima dell'inizio delle transazioni. E' fatto carico al contraente di versare al concedente l'intero importo, comprensivo della eventuale somma a carico della parte terza.
Articolo IV - Della procedura di denunzia dell’accordo e della sua validità
Il contraente che desidera porre fine al presente accordo dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente accordo è considerato nullo passato questo termine. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto. In caso il concedente, dopo aver già dato il proprio assenso alla transazione commerciale, si rifiuti di adempiere alla stessa, dovrà versare a titolo di risarcimento al richiedente il 5% del valore commerciale della transazione.
Il presente accordo ha validità annuale ed è rinnovato tacitamente se non arriva lettera di disdetta entro 2 mesi dalla sua naturale scadenza.
Articolo V - Della modifica dell’Accordo
Per consenso reciproco, la riscrittura del presente accordo può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
Articolo VI - Dell'entrata in vigore del trattato
Il presente accordo entra in vigore dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Duca di Modena Barone Imperiale di Remich Visconte consorte di Sestola Signore di Sacchetta e di Villagrossa
Gran Ciambellano del Ducato di Modena Visconte Imperiale di Beilstein Barone di Polinago Cavaliere di Benemerenza di Modena Signore di Cortile e Benedello
Sua Altezza Serenissima il Doge di Venezia Viscontessa di Peschiera del Garda
Il Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia Jacopo Foscari detto il Carcarodon Conte di Oderzo Cavaliere della Repubblica Signore di Marendole e di San Giacomo _________________ Sua Altezza Ludovico Corson Noparti FrescobaldiPrincipe di Laconia e Marchese di NavarinoGran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia | |
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