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ALLEANZA ADRIATICA
Con il presente patto fra la Serenissima Repubblica di Venezia e il Regno delle Due Sicilie si stabilisce la creazione della cooperazione navale denominata
"Alleanza Adriatica", con lo scopo di assicurare i comuni obiettivi di vivere in libertà, pace e prosperità, come Stati liberi e sovrani.
- A) SCOPI E INTENTI1. Preservare la pace nel Mare Adriatico ed unione nella lotta per distruggere qualsivoglia entità che minaccerà la sicurezza e la libertà di commercio e navigazione in acque adriatiche.
2. intervenire reciprocamente in aiuto degli Stati firmatari contro qualsivoglia nemico sul mare.
3. creare una zona commerciale in Adriatico sicura da pirateria e qualsivoglia altro danno o intoppo, nel pieno rispetto delle leggi degli Stati firmatari.
4. Condivisione di informazioni su navi pericolose e su quelle sospette che navighino nelle nostre acque, un compito che sarà svolto dai rispettivi Ammiragli degli Stati firmatari.
Verrà parimenti stilata una Black List ad hoc dell'Alleanza Adriatica indicante Stati, organizzazioni, nemici e navi ostili all'Alleanza stessa.
5. Impegno a non concedere attracco nei nostri porti a nessuna nave dichiarata ufficialmente ostile agli Stati firmatari ed a nessuna nave che trasporti nemici ufficiali degli Stati firmatari.
6. Impegno a tenere un spazio libero nei nostri porti per navi ufficiali degli Stati firmatari, impegnate in missioni congiunte, siano esse militari o commerciali, esenti da imposte fino a 5 giorni di sosta, previa presentazione al Prefetto, o a chi preposto, dei documenti riguardanti i passeggeri a bordo.
Tali navi saranno tenute salve da danno con qualsiasi mezzo esperibile
7. Ogni attività di pirateria sarà respinta e sarà combattuta in comune fino a distruzione totale dei nemici.
8. Questo patto e la conseguente cooperazione navale noto come "Alleanza Adriatica" sarà aperta a nuove adesioni che avverranno con l'assenso unanime degli Stati firmatari, che definiranno altresì la data di ingresso.
9. Il firmatario che desideri porre fine al presente patto dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di rescissione agli altri firmatari. Questi ultimi dispongono di sette giorni per prendere atto. Il presente accordo è considerato decaduto passato questo termine. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare ufficialmente una lettera che precisi i termini della decadenza. Non sarà possibile la richiesta di rescissione nel corso di una missione.
10. I costi derivanti da ogni missione saranno sostenuti da ogni stato per la propria competenza e mezzi messi a disposizione nelle singole missioni
B. ValiditàIl presente patto è valido e impegna esclusivamente gli stati firmatari, sarà immediatamente esecutivo con la firma degli stati firmatari e avrà validità fino a risoluzione da parte di uno o tutti gli stati firmatari.
Firmato e sigillato il XVI giorno del II mese dell'anno MCDLXXI da:
Per il Regno delle Due Sicilie:
La Regina del Regno delle Due Sicilie,
Protettrice di Napoli, Duchessa delle Puglie, di Calabria,
Duchessa di Reggio e Viscontessa di Roccaguglielma
Il Ministro degli Esteri del Regno delle Due Sicilie
L'ambasciatrice del Regno delle Due Sicilie
Per la Serenissima Repubblica di Venezia
Sua Altezza Serenissima
Michela Olimpia FrescobaldiDoge della Serenissima Repubblica di Venezia e dello Stato da Mar
Contessa di Chioggia
Il Vice-Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia
Contessa di MalvasiaSua GrandezzaL'ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia
Conte dell'Isola di Hydra
Visconte di Peschiera
Sua Altezza[/rp]